Pubblichiamo di seguito la risposta del professor Giovanni Bachelet alla lettera aperta che Guido Campanini, consigliere nazionale del MEIC, aveva scritto circa il referendum sul disegno di legge costituzionale “Norma in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, e indirizzata proprio al professor. Bachelet e al professor Stefano Ceccanti.
Caro Guido C., discordo cordialmente dalla tua premessa. Per gli adulti cristiani che piú da vicino hanno accompagnato la mia crescita e la scoperta della mia vocazione (genitori, capi scout , maestri, professori, suore, preti), il motto “in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas” ha sempre riguardato la distinzione conciliare fra il vangelo e l’appartenenza alla chiesa, da un lato, il legittimo pluralismo nelle opzioni temporali, dall’altro e in qualunque contesto il primato dell’amore verso gli altri. Non, quindi, una gerarchia fra diversi principi evangelici, alcuni dei quali negoziabili ed altri no. Non mi sorprese, perciò, papa Francesco, quando, ad una delle prime domande del Corriere della Sera (intervista del 5 marzo 2014), sui “valori non negoziabili” rispose: «I valori sono valori e basta, non posso dire che tra le dita di una mano ve ne sia una meno utile di un’altra. Per questo non capisco in che senso vi possano essere valori negoziabili.» Dunque, come già appreso dai miei educatori, per un cristiano sesso riproduzione o fine vita non sono temi né piú né meno eticamente sensibili della pace, della libertà o della giustizia. E’ la traduzione in scelte concrete a innescare un “negoziato” fra principi e realtà, nella coscienza personale (“il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità”, n. 16 Gaudium et Spes) e poi in quella comunitaria, attraverso gli strumenti della vita associata e della democrazia. In questo passaggio, a volte naturale a volte meno ovvio, si raggiungono a volte, legittimamente, conclusioni operative diverse (ad esempio n. 43 Gaudium et Spes, in realtà tutto il capitolo IV). Ma la gravità e l’importanza di una scelta referendaria sulla magistratura mentre la certezza del diritto interno e internazionale è seriamente messa in discussione in altri paesi un tempo saldamente democratici non è, a mio avviso, moralmente o socialmente inferiore di quelle che potrebbero riguardare l’ambiente o il “fine vita”.
Ho accettato l’onore e la responsabilità di presiedere l’immenso comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale”, che racchiude piú di 50 associazioni nazionali piccole e grandi (CGIL, ACLI, ARCI, Libera, ANPI, Pax Christi e molte altre, per un totale di oltre 5 milioni di aderenti), in quanto fermamente e serenamente contrario a tutti e quattro i punti (a) (b) (c) (d), per i motivi che cercherò di illustrare nel modo piú semplice, da cittadino che fino a poco fa insegnava a Fisica, non a Giurisprudenza o Scienze Politiche.
- È utile premettere che la separazione delle carriere non ha nulla a che fare con processi, errori giudiziari ed altre leggende, come quella del caffè che il Pubblico Ministero (Pm) prende con il Giudice, per questo pesantemente ed irreparabilmente influenzato dal Pm. Per liberarsi subito di queste amenità propagandistiche basta ricordare che nel quasi 50% dei casi il Giudice assolve l’imputato rinviato a giudizio dal Pm, mentre, se l’influenza fosse davvero pesante, le condanne dovrebbero largamente eccedere le assoluzioni. Più interessante è forse notare che la separazione fra magistratura requirente e giudicante, secondo un paio di sentenze della Corte costituzionale (2000 e 2022), non contrasta con la Costituzione. Può essere quindi fatta con legge ordinaria, anche creando due sezioni distinte del Csm. Se alla progressiva separazione tra le funzioni, da ultimo accentuata con la legge Cartabia, non è stata mai associata la creazione di queste due sezioni, non è per caso o per colpa del diavolo o dei cattivissimi magistrati, bensì per precisa volontà del legislatore: anche ai tempi del governo Draghi, i favorevoli ad una separazione completa delle carriere, per motivi tecnici e culturali ampiamente discussi, erano una minoranza in entrambi gli schieramenti, di destra e di sinistra, che quella legge hanno insieme approvato. Questo è stato del resto, fin dall’inizio, il destino della proposta di separare completamente le carriere, sia con legge ordinaria sia con legge costituzionale, dall’Assemblea costituente del 1946 fino alla Commissione bicamerale D’Alema-Berlusconi di 50 anni dopo. Quest’ultima, infatti, approvò con larghissima maggioranza la grande riforma dell’articolo 111, il “fair trial” (malamente tradotto in italiano con “giusto processo”) pensato e atteso da molti giuristi democratici, in primis da Giuliano Vassalli; ma bocciò senza appello la separazione delle carriere, della quale era relatore il parlamentare di centrosinistra Marco Boato (NB: tuttora favorevole alla separazione, ma dichiaratamente contrario alla sua versione in salsa Nordio). E questo è accaduto anche dopo, nelle non poche successive legislature in cui Berlusconi aveva la maggioranza: ha sempre presentato proposte analoghe che non sono mai arrivate in fondo, perché, anche fra i suoi, molti non vedevano di buon occhio né la separazione né l’idiosincrasia per la magistratura. Oggi solo Clemente Mastella o l’avvocato Franco Coppi, maestro della Buongiorno, vengono allo scoperto dichiarandosi per il No; ma chissà, se il governo non avesse blindato il testo della riforma vanificando nei fatti i quattro passaggi parlamentari previsti dall’articolo 138 (quello che regola le modifiche costituzionali), forse anche questa revisione del Titolo IV della Costituzione avrebbe fatto la fine delle precedenti. O sarebbe magari stata depurata di almeno qualcuno dei punti controversi, grotteschi e totalmente estranei alla separazione delle carriere, come lo smembramento non in due ma in tre del Csm, o il sorteggio di tutti i loro membri “togati”, o un’Alta Corte Disciplinare che, diversamente dal vecchio Csm, non è più presieduta dal Presidente della Repubblica ed ha altri aspetti inaccettabili per me e parecchi altri, anche favorevoli alla separazione delle carriere.
- Per quanto già detto, la separazione delle carriere si poteva fare senza toccare la Costituzione e senza creare due Csm. Se invece lo scopo era proprio manomettere l’assetto costituzionale del Consiglio superiore della magistratura, allora la separazione delle carriere è un ottimo pretesto. Uno dei pochi paesi nei quali le carriere di Pm e Giudici sono completamente separate senza che i Pm siano sottoposti al governo è il Portogallo (NB è una lieve semplificazione: il Procuratore Generale è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del governo e può non essere un magistrato). Qui però, diversamente da quanto previsto dalla legge costituzionale Nordio, ci sono due Csm ciascuno dei quali conserva la composizione (maggioranza eletta dai magistrati, minoranza eletta dal Parlamento: autogoverno temperato) e tutti e quattro i poteri (nomine, promozioni, trasferimenti e disciplina) del nostro attuale Csm. Secondo Meuccio Ruini, relatore in Assemblea costituente, questi quattro poteri attribuiti al nostro unico Csm dall’articolo 105 (brevissimo: meno di trenta parole) fissano “come quattro chiodi” l’autonomia e l’indipendenza della magistratura (proclamate nell’articolo 104) rispetto “all’ingerenza di ogni futuro ministro della Giustizia”.
- Il nuovo articolo 105 della legge Nordio (lunghissimo: oltre 200 parole) sottrae, invece, uno dei “quattro chiodi” –il potere autodisciplinare– ai due nuovi Csm, per attribuirlo ad un’Alta Corte Disciplinare (ACD) esterna ai due Csm (tra l’altro unica: non è un problema, qui, la compresenza di Pm e i Giudici?) e sostanzialmente inappellabile. Una tale ACD risulta difficilmente conciliabile sia con l’articolo 102 (divieto di istituire tribunali speciali), sia con l’articolo 111 (impugnabilità in Cassazione contro tutte le sentenze). Il secondo problema, tra i fautori del Si, lo ammette almeno Barbera, quando ipotizza che a mettere una pezza sarà la futura interpretazione in sede giurisdizionale. Parecchi altri costituzionalisti (piú di 100, dei quali tre presidenti emeriti della Corte, che formano il consiglio scientifico del nostro comitato del NO) non la pensano come lui. Per capire in quale misura la nuova ACD stravolge gli equilibri costituzionali fra magistratura e politica a favore di quest’ultima, è utile ricordare che, attualmente, la sezione disciplinare (la cui statistica è severa, contrariamente alle leggende metropolitane: v. tabella comparativa con l’ordine degli Avvocati su www.giovannibachelet.it) è composta, come l’intero Csm, da 2/3 di “togati” eletti dai magistrati e 1/3 di “laici” eletti dal Parlamento, ed è presieduta in linea di principio dal Presidente della Repubblica, anche se in pratica presiede quasi sempre il Vicepresidente. La nuova legge, oltre a sorteggiare (anziché eleggere) anche i membri togati dell’ACD, ne riduce il peso numerico sul totale ed esclude i giovani e/o non cassazionisti; elimina d’emblée il Presidente della Repubblica; affida la composizione dei collegi giudicanti ad una legge attuativa ordinaria, da approvare per giunta entro i prossimi 12 mesi. Si fa peccato a pensare che la maggioranza se la approverà da sola, come già avvenuto con il resto? Che, per “rispondere ad una intollerabile invadenza” della magistratura (Meloni, 31/10/25), questa legge infilerà più politici che magistrati nei collegi giudicanti, ribaltando clamorosamente l’equilibrio che da 80 anni ha riservato ai “laici” solo una funzione di vigilanza? Ho da poco scoperto che l’attuale rapporto 2/3–1/3 fra togati e “laici” fu proposto da un costituente che allora aveva 28 anni: Oscar Luigi Scalfaro. È cambiando questo rapporto che Nordio vuol fermare “l’esondazione della magistratura”?
- Sostituire l’elezione con il sorteggio secco per la componente togata (migliaia) riservando invece ai “laici” il sorteggio da un paniere di eletti dal Parlamento (max qualche decina) vuol dire, in italiano: i magistrati non sono degni di eleggere i propri rappresentanti, i parlamentari invece sì. Non trovo, nella storia patria antica e recente, il fondamento di questa “presunzione di delinquenza” per i magistrati rispetto ad una “presunzione di innocenza” per i parlamentari. Da certe strumentalizzazioni di Mani Pulite fino al delirio anti-casta di Grillo, ho sempre provato orrore per scandali e corruzione; ma maggior orrore per il loro uso al fine di demonizzare e distruggere nel cuore degli Italiani l’idea stessa di partito, di metodo democratico, di libere elezioni (articolo 49 Cost.). Per fortuna non era affatto vero che tutti i politici rubavano, come gridavano con il cappio in mano gli antipolitici di allora davanti al Parlamento, mentre, al suo interno, un importante leader usava lo stesso argomento per giustificarsi: tutti ladri, nessun ladro. E per fortuna non è vero neppure che tutti i magistrati facevano e fanno ancora come Palamara, mitico testimonial del Si, colto in flagrante grazie alle tanto deprecate intercettazioni mentre, al di fuori di ogni regola (e fisicamente fuori dal palazzo del Csm), tentava con altri magistrati e politici non membri del Csm di condizionarne le nomine. L’idea, sempre sbagliata, di usare un gravissimo episodio per delegittimare un’intera categoria –qui per scippare definitivamente la rappresentanza elettiva ai magistrati nel loro organo di autogoverno– suggerisce in questo caso scarso senso dell’umorismo da parte dei politici. Lo scandalo Palamara si è infatti concluso con la radiazione da parte del Csm di tutti i magistrati coinvolti e, invece, con l’indulgenza per l’unico parlamentare implicato, perché la giunta per le autorizzazioni della Camera aveva negato l’uso delle sue intercettazioni. Quando si dice giustizia domestica! Purtroppo, però, c’è poco da ridere: con questa scusa, accompagnata da una campagna di denigrazione mediatica della magistratura e inediti attacchi da parte del Governo a singoli magistrati e sentenze sgradite, il Parlamento ha approvato a spron battuto nientemeno che una legge di revisione costituzionale. Senza neppure provare a emendare questo o altri aspetti inaccettabili, unici al mondo e largamente prevalenti sui modesti e opinabili benefici. Non resta che votare NO.