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Tra la trave della sfida al tradizionalismo e la pagliuzza dei rischi del ddl Zan

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di Luigi D'Andrea
presidente nazionale del Meic

Non era difficile prevedere che sul disegno di legge Zan (Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità), attualmente in discussione al Senato della Repubblica, si accendessero infuocate polemiche tanto tra le forze politiche, quanto in seno alla società civile; e neppure può sorprendere più di tanto il coro di voci, variamente orientate (ma con prevalenza di toni critici), che si è levato in relazione alla Nota diplomatica inviata dalla Santa Sede al Governo italiano in ordine alla compatibilità di tale proposta di legge con la normativa concordataria.

È appena il caso di osservare che le problematiche – anche soltanto quelle di natura giuridica e politica – recate dal disegno di legge Zan sono davvero rilevanti e assai complesse; e perciò non vi è dubbio che il confronto (tanto in sede parlamentare, quanto nell’ambito del più ampio dibattito pubblico) sui molteplici nodi critici contenuti nell’articolato in discussione al Senato è, più ancora che opportuno, necessario, e che ogni contributo al riguardo merita di essere attentamente esaminato e serenamente valutato. Qui si intende avanzare qualche rapida notazione che si riferisce specificamente alle posizioni (peraltro, esse pure non certo univoche, né costanti nel tempo) assunte al riguardo da soggetti che sono ben radicati all’interno della comunità ecclesiale.

In primo luogo, sembra si possa rilevare che i diffusissimi ed allarmati timori relativi all’indebita compressione della libertà di manifestazione del pensiero (e, per quanto specificamente riguarda i Pastori, della libertà di insegnamento della dottrina cattolica) che dall’approvazione nella formulazione attuale del testo legislativo deriverebbe risultano sostanzialmente infondati: non soltanto l’art. 4 del disegno di legge Zan, introdotto in sede parlamentare appunto per venire incontro a tali preoccupazioni, statuisce che “sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”, ma è ormai largamente consolidato nella giurisprudenza (costituzionale e comune) un indirizzo interpretativo, relativo a tutte le ipotesi che potrebbero (astrattamente) configurare reati di opinione, che restringe rigorosamente l’area penalmente sanzionabile a manifestazioni che risultino in concreto strettamente legate (fini ad esserne praticamente indistinguibili) all’effettivo compimento di comportamenti discriminatori o violenti. Si consideri che il disegno di legge Zan si limita ad allargare le previsioni antidiscriminatorie contenute nella legge Mancino del 1993, relative alle discriminazioni per motivi razziali, etnici o religiosi, e non è difficile constatare che essa non ha limitato certo la circolazione di idee o di pensieri (per quanto assai difficilmente compatibili con il paradigma dell’eguaglianza secondo tali canoni). È evidente che le definizioni e le categorie contenute nel disegno di legge Zan solleciteranno il complesso lavoro di interpretazione degli operatori del diritto (in primo luogo avvocati e giudici); ma si tratta della fisiologica vita dell’ordinamento giuridico, e non vi è fondata ragione di temere che la giurisprudenza si allontanerà dall’indirizzo garantista fin qui seguito, percorrendo una strada liberticida.

In secondo luogo sembra si possa osservare che le questioni problematiche recate dal disegno di legge in esame sono per intero riconducibili all’ambito di operatività delle libertà costituzionalmente garantite a tutti i soggetti, nonché del valore dell’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (o, per richiamare la splendida formula dell’articolo 3 della Costituzione, della “pari dignità sociale” di tutti i cittadini), e dei sempre delicati bilanciamenti tra gli stessi che lo stesso sistema costituzionale indefettibilmente richiede. Ed è su tale terreno che anche i cittadini credenti possono (meglio: devono) concorrere alla discussione del testo normativo. Non privo di problematicità si presenta perciò il richiamo alla compatibilità del disegno legislativo con il Concordato, che naturalmente delinea un sistema di regole peculiari, riferibili soltanto agli specifici rapporti tra la Repubblica italiana e la Chiesa che è in Italia, per sua natura non universalizzabile.

In terzo luogo, si può forse, da credenti, osservare con qualche preoccupazione una marcata attenzione in ambito cattolico per profili di criticità del disegno di legge Zan, non certo assenti, ma largamente ingigantiti o comunque sovradimensionati, laddove molto meno rilevante si manifesta all’interno della comunità ecclesiale la sensibilità verso il grave problema alla stessa posto dalle questioni cui quella proposta legislativa si riferisce: un profondo ripensamento, maturato in sede di elaborazione dottrinale e capace di permeare la prassi pastorale ed anche la sensibilità diffusa nella comunità dei credenti, circa il rapporto tra categorie che nell’impostazione tradizionale venivano ascritte alla natura umana (oggettiva ed indisponibile da ciascun essere umano) e la ormai radicata ed irreversibile considerazione dell’imprescindibile rilevanza della coscienza/consapevolezza dei singoli, della loro autopercezione di sé e della propria corporeità, dei loro concreti ed individuali percorsi esistenziali, delle loro scelte in ordine alle rispettive esistenze. Se la nostra tradizione assegna un posto centrale alla natura oggettiva, la modernità impone una marcata attenzione alle libertà dei singoli, alle concrete soggettività, alle loro plurali e dinamiche determinazioni. Forse non è del tutto improprio ritenere che una simile sfida che attende la comunità dei credenti si configura come una gigantesca trave, laddove i pericoli che tanto ci allarmano ove mai si approvasse l’attuale testo normativo in discussione al Senato si manifestano come l’evangelica pagliuzza.